È molto importante che, all’inizio di ogni anno, le imprese effettuino la verifica del rispetto dei limiti previsti per il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio appena iniziato; tale operazione assume ancora più rilevanza ai fini della continuazione della fruizione dell’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

I principali limiti previsti dalla vigente normativa riguardano due aspetti:

  • Periodicità delle liquidazioni IVA
  • Appartenenza al regime di contabilità semplificata

Quali sono i limiti relativi all’effettuazione delle liquidazioni IVA?

L’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale è consentita ai soggetti che, nel precedente esercizio, hanno rispettato determinati limiti relativamente al proprio volume d’affari; in particolare:

  • 500.000 € nel caso di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 € nel caso di imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

I soggetti che non rientrano in tali limiti sono obbligati all’effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza mensile.

Quali sono i limiti relativi al regime contabile applicabile?

L’applicazione del regime di contabilità semplificata è consentita alle imprese che hanno rispettato, nell’esercizio precedente, i seguenti limiti relativi all’ammontare dei ricavi; in particolare:

  • 500.000 € per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 € per le imprese aventi per oggetto altre attività.

È importante tenere presente che è comunque possibile optare il regime di contabilità ordinaria e che i limiti di cui sopra non si applicano ai soggetti esercenti arti e professioni che rientrano naturalmente nel regime di contabilità semplificata, a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti nel precedente esercizio.

 

 

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