Una preoccupazione dell’imprenditore è quella di assicurare la continuità nella gestione dell’impresa al venire meno della sua presenza nella consapevolezza che non tutti i suoi discendenti, o alcuni di essi, hanno le capacità imprenditoriali per la gestione della stessa o non ne sono interessati.
L'istituto del patto di famiglia, disciplinato dall'articolo 768bis e seguenti del codice civile, consente all’imprenditore, in deroga ai patti successori vietati dall'articolo 458 del codice civile, di decidere, ora per allora, le sorti dell'azienda o del controllo societario individuando tra i suoi discendenti chi continuerà l’attività imprenditoriale dallo stesso posseduta.
Il patto di famiglia, sottoscritto dall’imprenditore e da tutti i futuri eredi, ha efficacia immediata a differenza delle disposizioni testamentarie che sono efficaci dopo il decesso dell’imprenditore.
Il trasferimento immediato e definitivo non potrà essere messo in discussione dai futuri eredi
Il patto di famiglia consente anche al disponente di non farsi da parte subito in quanto si può effettuare un trasferimento parziale dell'azienda o delle partecipazioni societarie, che può essere utile per consentire un graduale ingresso del beneficiario nella gestione aziendale.
Il trasferimento infatti può avere per oggetto anche la sola nuda proprietà dell'azienda o delle partecipazioni societarie, riservando il diritto di usufrutto in capo al disponente-imprenditore che in tal modo si assicura il controllo sull'amministrazione dell'azienda o della società.
Al verificarsi di determinate condizioni il trasferimento di azioni o quote di s.r.l. potrà usufruire anche di rilevanti agevolazioni fiscali.