Il ricorso sempre più frequente all’uso di mezzi di pagamento elettronici, accelerato dalla pandemia e incentivato dallo Stato con misure quali il cashback e lotteria degli scontrini, riporta all’attenzione una serie di misure fiscali già presenti nell’ordinamento, che offrono vantaggi sia sul fronte delle sanzioni sia su quello dei termini d’accertamento.
Sanzioni: quali sono le regole?
È prevista la riduzione al 50% delle sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione Iva, dichiarazione dei redditi e Irap e di obblighi strumentali (fatturazione, registrazione) prevista dal Dl 138/2011 per chi usa esclusivamente mezzi d’incasso/pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive/passive eseguite nell’esercizio dell’attività.
Vale per gli operatori con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che devono indicare nelle dichiarazioni dei redditi e Iva gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari intrattenuti nell’anno cui si riferisce la dichiarazione e per cui si intende fruire del beneficio. La riduzione delle sanzioni opera per singolo anno; se si omette di eseguire la segnalazione, per le violazioni commesse nel periodo di riferimento non ci sono benefici.
Con riguardo all’Iva, si tratta di compilare il quadro VB del modello 2021 (ripetendo la segnalazione nel quadro RS del modello Redditi). Anche i soggetti esonerati dalla dichiarazione, se ritengono di presentarla, dovranno compilare il quadro VB per usufruire della riduzione.
In ogni caso, l’agevolazione dovrebbe competere anche a coloro che, non presentando la dichiarazione Iva (perché dispensati), si limitano a indicare i rapporti finanziari nel modello Redditi. La riduzione delle sanzioni alla metà deve inoltre ritenersi valida anche ai fini del calcolo dei minimi edittali per il ravvedimento operoso.
Cosa è previsto con riguardo ai termini d’accertamento?
Servirsi di mezzi che assicurano la tracciabilità delle operazioni superiori a 500 € è condizione necessaria per ridurre di due anni i termini d’accertamento ai fini dell’Iva e dei redditi d’impresa e lavoro autonomo, come stabilito dall’art. 3 del Dlgs 127/2015, per i soggetti di cui all’art. 1 dello stesso decreto che emettono fattura elettronica. Si decade dal beneficio in presenza anche di un solo pagamento con mezzi non tracciati (gli stessi effetti dovrebbero aversi anche con riguardo alla riduzione delle sanzioni).
Anziché al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il termine per la notifica dell’accertamento può quindi abbreviarsi al 31 dicembre del terzo anno. Tuttavia, la dichiarazione deve essere stata presentata, anche in ritardo (entro 90 giorni dal termine originario).
La fruizione di tale misura deve essere segnalata nel quadro RS della dichiarazione dei redditi, pena l’inefficacia della riduzione.
Forfettari: ci sono dei benefici?
I forfettari possono godere della riduzione di un anno dei termini d’accertamento per i redditi se si ha un fatturato annuo interamente documentato da fatture elettroniche (art. 1, co. 692, legge 160/2019).
Tranne che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, i forfettari non hanno l’obbligo dell’e-fattura, il cui utilizzo è comunque incentivato.
Nel caso in cui il soggetto in regime forfettario, oltre all’adesione al regime di fatturazione elettronica, garantisce anche la tracciabilità di incassi/pagamenti oltre 500 €, la riduzione dei termini dovrebbe diventare di due anni; questo perché l’operatore dovrebbe rientrare comunque, anche se per scelta e non per obbligo, fra i soggetti ex art. 1 del Dlgs 127/2015 (ossia quelli tenuti alla fattura elettronica) per i quali vige il minor termine di decadenza.