In riferimento al 2021, la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche slitta al primo gennaio 2022; ciò è sancito dall’art. 11-sexiesdecies del Dl 52/21 inserito, in sede di conversione, dall’art. 1, comma 1, della legge 87/2021.

La norma interessa il disposto dell’art. 1, comma 125-ter, della legge 124/2017; l’art. 1, comma 125-bis, stabilisce, infatti, degli oneri di rendicontazione in Nota Integrativa per i soggetti che svolgono le attività commerciali previste dall’art. 2195 del Codice civile.

Quali sono gli importi oggetto dell’informativa?

Tale disposizione riguarda gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

Bilancio in forma abbreviata e soggetti non obbligati alla redazione della Nota Integrativa: come comportarsi?

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis del Codice civile) e quelli non tenuti alla redazione della Nota Integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria.

Quali sono i criteri applicabili e le forme di esposizione della rendicontazione?

Si applica il criterio di cassa e la rendicontazione può avvenire in forma tabellare indicando il soggetto erogante, il vantaggio ricevuto e una breve descrizione dello stesso (circolare Assonime 5/19 e documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, marzo 2019).

Aiuti di Stato e aiuti “de minimis”: quali sono gli obblighi da osservare?

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52 della legge 234/12) gli obblighi informativi possono essere assolti dichiarando la loro esistenza in Nota Integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

In ogni caso, trattandosi di benefici non di carattere generale, sembra da escludersi tutto l’ambito di quelli ricompresi nelle recenti misure dettate dalla pandemia, come le agevolazioni finanziarie e quelle fiscali (crediti d’imposta).

Quali sono le novità normative inerenti alle sanzioni?

Dal primo gennaio 2020 vi è una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 €, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

La norma, ora, sancisce che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’anno 2021 sia prorogato al primo gennaio 2022; andrebbe, in ogni caso, chiarito se il differimento riguarda gli obblighi informativi del 2020 che slittano di sei mesi.

A prescindere da quanto sopra esposto e considerando la faccenda nella sua totalità verrebbe da chiedersi, comunque, quale sia l’effettiva utilità delle informazioni in questione, molte delle quali già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

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