Il contributo a fondo perduto cosiddetto “integrativo-alternativo” introdotto dal Dl Sostegni-bis spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato riferito al nel periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Analoga previsione è stata introdotta dal Dl Sostegni-bis in tema di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e affitto d’azienda, spettante ai soggetti locatari esercenti attività economica, mentre, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito spetta a condizione che il calo del fatturato sia stato di almeno il 50% nel mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019.
Calcolo del fatturato: quali importi devono essere presi in considerazione?
Per verificare la spettanza di questi strumenti di sostegno introdotti dal legislatore è fondamentale calcolare correttamente il valore del “fatturato”, soprattutto al fine di non incorrere in sanzioni.
Nell’effettuazione del calcolo vengono in parziale aiuto i chiarimenti forniti in proposito dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 5/2021, nella quale si ribadisce che devono essere inclusi nel conteggio sia i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento (anche se non rilevanti ai fini Iva) sia i ricavi, i compensi o gli altri componenti positivi che siano stati certificati attraverso una fattura nonostante la non obbligatorietà della relativa emissione della stessa.
Rientrano, inoltre, nel valore del “fatturato”:
- le cessioni di beni ammortizzabili;
- i rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio e altro, addebitati in fattura al committente;
- le cessioni di terreni e annessi fabbricati rurali per i quali non è stata emessa fattura, in quanto fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lettera c), del Dpr 633/1972;
- le somme fuori campo Iva ai sensi dell’art. 13, comma 5, relative alla cessione di beni colpiti in acquisto da un’indetraibilità oggettiva (es.: la quota del corrispettivo di cessione di un auto con Iva in acquisto detratta al 40%);
- i contributi integrativi per le Casse di previdenza addebitati in fattura dai professionisti.
Sono, invece, da escludersi:
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, che non concorrono alla formazione della base imponibile secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1, numero 3), del Dpr 633/197;
- gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione ai soci dei beni dell’impresa;
- tutte le somme relative alle misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia Covid-19 (es.: i contributi a fondo perduto).
Permangono, ad oggi, alcune incertezze nel calcolo del “fatturato” relative, ad esempio, al trattamento da riservare alle penali contrattuali escluse da Iva ex art. 15, comma 1, numero 1) del citato Dpr, in particolare, nel caso in cui tali somme siano state oggetto di “volontaria” emissione della fattura.