Per farlo è possibile usufruire dei crediti d’imposta che si affiancano al Credito d’Imposta Mezzogiorno.
La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un nuovo credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022.
Chi ne può beneficiare?
Tutte le imprese a prescindere dalla forma, dalla natura giuridica e dalla dimensione purché rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Anche i soggetti forfettari possono usufruire dell’agevolazione.
Quali investimenti sono agevolabili?
Sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
- beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Quali investimenti sono esclusi?
Gli investimenti esclusi riguardano:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 12/88 prevede aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.
In quale periodo si può usufruire dell'agevolazione?
Gli investimenti devono essere effettuati tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2022.
Inoltre, l’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30/6/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022:
- vi sia un ordine accettato dal venditore;
- sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.
Cosa mi viene riconosciuto?
In base al tipo di investimenti effettuati e al relativo momento di effettuazione, è riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata.
Beni materiali “ordinari” dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o termine “lungo” del 30/6/2022)
Credito d’imposta nella misura del 10% (15% per lavoro agile) del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Beni immateriali “ordinari dal 16/11/2020 al 31/12/2021(o termine “lungo” del 30/6/2022)
Credito d’imposta nella misura del 10% (15% lavoro agile) del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, solo alle imprese, in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1, co. 1056 e 1057 della L. 178/2020).
Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, alle imprese:
- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Cosa devo produrre o predisporre?
Per gli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, si deve produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Se i beni hanno un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Devo fare comunicazioni all’agenzia delle Entrate o ad altri enti?
È prevista solamente una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo D.M.; tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.
Cosa deve riportare la fattura?
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento con la dicitura in fattura:
BENI AGEVOLABILI AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 1062, L. 178/2020
Come si utilizza il credito d’imposta?
A livello operativo, il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo;
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16/11/2020 al 31/12/2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni;
- nel caso di investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.