Il comma 266 sostituisce integralmente l’art. 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto Liquidità) intitolato “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”.
L’intervento sul primo comma dell’art. 6 non apporta modifiche sostanziali a quanto già disciplinato; resta pertanto valida, per l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la disapplicazione delle disposizioni del codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio, dettate dai seguenti articoli del Codice Civile:
- 2446 commi 2 e 3;
- 2447;
- 2482-bis commi 4, 5 e 6;
- 2482-ter.
Resta valida anche la disposizione secondo la quale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c. 1 n. 4) e delle cooperative per perdita del capitale (art. 2545 duodecies).
I successivi commi inseriti nell’art. 6 del D.L. 23/2020 apportano, invece, una NOVITÀ in quanto specificano che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, per non dover procedere alla riduzione del capitale sociale, non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.
Per quanto riguarda invece l’ASSEMBLEA che deve essere convocata senza indugio nell’ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), si potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Infine, le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.