A partire dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per i soggetti rientranti nel regime forfettario e che hanno conseguito, nel corso del 2021, ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €; per tutti gli altri, l’obbligo scatterà il 1° gennaio 2024.
Quali saranno le modalità di conservazione delle fatture?
Le fatture elettroniche dovranno essere conservate elettronicamente in osservanza delle norme di legge vigenti in materia e cioè, secondo un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad) che consenta, nel corso del tempo, di non perdere mai le fatture, di riuscire sempre a consultarle e di poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.
Come dovrà essere gestita la numerazione dei documenti?
È importante tenere presente che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporterà variazioni nella numerazione né, tantomeno, l’obbligo di tenuta di registri sezionali; questo perché, in ossequio al principio della progressività delle fatture, la numerazione delle stesse deve proseguire ininterrottamente, indipendentemente dalla natura analogica o digitale del documento (non si tratta di una facoltà, ma di un vero e proprio obbligo).
Ciò significa che la prima fattura che sarà emessa elettronicamente successivamente al 1° luglio 2022 dovrà riportare il numero immediatamente successivo all’ultima fattura emessa in formato cartaceo.
Come si assolverà l’imposta di bollo?
Anche l’imposta di bollo (se dovuta) sulle fatture che saranno emesse elettronicamente dovrà essere assolta in modalità elettronica; in particolare, nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto elettronicamente e poi provvedere al relativo versamento tramite modello F24.
È opportuno ricordare che il termine per il versamento dell’imposta in oggetto è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre, cioè il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno. Inoltre, resta fermo che se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 €, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre è inferiore a 250 €, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Come si effettuerà l’emissione delle note di credito?
Coerentemente con quanto previsto con riguardo alle fatture, anche le note di credito dovranno essere emesse in modalità elettronica; a tal proposito, è importante tenere presente che dovranno essere emesse elettronicamente anche le note di variazione emesse dopo il 01/07/2022 riferite ad un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea.
Regime delle sanzioni: cosa occorre sapere?
È prevista l’entrata in vigore di un regime transitorio che sarà efficace solo per il terzo trimestre 2022 e solo nei confronti dei soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1° luglio 2022; in particolare, tale normativa prevede che non si applicheranno le ordinarie sanzioni per la tardiva fatturazione (che scattano decorsi 12 giorni dalla prestazione o dal servizio) in quanto la fattura elettronica potrà essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.