Dopo lo stop iniziato la scorsa settimana, è nuovamente operativo il canale telematico dell’Agenzia delle entrate per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi; il blocco è stato necessario per effettuare l’aggiornamento del software di compilazione e di quello di controllo in ottemperanza alle modifiche sancite dal provvedimento n. 312528 di venerdì 12 novembre.

Tuttavia, anche se il blocco delle trasmissioni è stato rimosso, mancano ancora i chiarimenti sulla decorrenza e su come gestire operativamente le situazioni in corso.

Qual è, ad oggi, la situazione?

Attualmente le istruzioni avvertono che, per tutti gli interventi di cui si intende comunicare l’opzione, è necessario richiedere il visto di conformità con riferimento alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di base per la detrazione. Inoltre, mentre in precedenza l’invio del modello di opzione per gli interventi unifamiliari avveniva (al di fuori del superbonus) a cura del beneficiario (anche tramite intermediario), ora l’unico soggetto abilitato alla trasmissione è chi rilascia il visto di conformità, e ciò vale anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione.

Quali sono i chiarimenti mancanti e le lacune da colmare?

Il Provvedimento del 12 novembre non contiene riferimenti specifici alla novità introdotta dal Dl 157/2021 “Antifrode”, vale a dire l’estensione dell’obbligo dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus diversi dal 110%.

Tutto questo non aiuta chi ha già concordato lo “sconto” con il fornitore (magari con fattura già emessa) o la cessione con l’intermediario finanziario (magari con trasferimento del credito già sottoscritto dalle parti) e deve solo inviare la comunicazione. Stando al contenuto del modello, questi contribuenti dovrebbero munirsi solamente del “visto” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. È, tuttavia, possibile una lettura più restrittiva, nel senso che l’apposizione del visto implica già la presenza dell’asseverazione di congruità delle spese. Per cui, di fatto, entrambi gli obblighi sarebbero operativi da venerdì scorso anche per spese sostenute nei mesi scorsi, al limite su lavori già terminati.

Stando così le cose, è molto probabile che l’invio delle comunicazioni riprenderà solo quando sarà chiaro di quali attestazioni deve munirsi chi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche a tutela di chi concede lo sconto o acquisisce il credito.

Come può essere trattato il compenso dei professionisti?

Relativamente al compenso dovuto ai professionisti per il “visto” e per l’attestazione di congruità su lavori già svolti va rilevato che il contribuente potrebbe aver già raggiunto i plafond di spesa e trovarsi, quindi, con un costo del tutto inatteso e privo di qualunque beneficio fiscale. Inoltre la disposizione che precisa che anche questi compensi fanno parte dell’ammontare detraibile letteralmente si applica solo al superbonus, per cui una lettura restrittiva (non condivisibile) porterebbe ad una indetraibilità per tutti gli altri bonus anche con plafond di spesa capienti.

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