Nel decreto Sostegni-bis è contenuta una variante del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI); la finalità, identica a quella del precedente credito d’imposta per la sanificazione disciplinato dall’art. 125 del decreto legge 34/2020, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Quali sono i soggetti interessati?

In base alla bozza del Dl, il nuovo credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; i soggetti beneficiari di tale misura sono:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo previsto dall’art. 13-quater, comma 4, del Dl 34/2019.

Il credito d’imposta in oggetto spetta, quindi, anche ai privati proprietari di un immobile, agevolati pure nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le case vacanze, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità abitative ammobiliate a uso turistico.

Quali sono i limiti di spesa previsti? E le spese agevolabili?

Il credito d’imposta massimo è di 60.000 € (corrispondente a spese non superiori a 200.000 €) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200.000.000 € per il 2021.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività e degli strumenti utilizzati;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In che modo è possibile fruire di tale credito d’imposta?

Per le modalità di applicazione e di fruizione di tale agevolazione si dovrà attendere l’emanazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Il nuovo credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24.

Inoltre, tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non si applicano i limiti del quadro RU (250.000 €) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2.000.000 € dal Dl Sostegni-bis).

 

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