Al fine di accelerare i tempi di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19, il Governo e le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), in data 6 aprile 2021, hanno approvato un “protocollo” per la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale, tra i quali rientrano anche luoghi di lavoro, così da rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti lavorativi.
L’estensione della vaccinazione diretta ai lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la propria attività lavorativa in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica, la quale si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario, e non rappresenta un adempimento di legge correlato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
È importante sottolineare tale aspetto in quanto i datori di lavoro non sono obbligati ad aderire all’iniziativa; ciò è fondamentale nell’identificazione della corretta base giuridica che giustifica il trattamento dei dati personali.
I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, con il supporto delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare i Piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim emanate dall’Inail e delle eventuali indicazioni specifiche promulgate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.
Vaccinazione anti Covid-19 in azienda: come organizzarsi?
In concreto, le vaccinazioni potranno avvenire sul luogo di lavoro, presso centri convenzionati oppure in sedi indicate dall’Inail.
I costi per la realizzazione e la gestione dei Piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione nonché la corretta gestione del mantenimento della catena del freddo dei vaccini, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim.
Vaccinazione in azienda e rispetto della Privacy: quali sono le garanzie?
L’adesione dei lavoratori, all’iniziativa di vaccinazione da parte dei datori di lavoro, è volontaria; per cui le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dovranno essere gestite nel pieno rispetto della correttezza, liceità e trasparenza nonché della riservatezza e sicurezza delle informazioni raccolte, evitando, altresì, ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.
Altro punto importante inerente la tutela e la protezione dei dati personali dei soggetti interessati riguarda il medico competente; a quest’ultimo, infatti, compete il dovere di informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino. Inoltre, deve assicurare l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e garantire la tutela della riservatezza dei dati, da lui trattati in qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché certificare la corretta registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
Le precisazioni del Garante della Privacy
Nella gestione della riservatezza durante la raccolta delle adesioni ai vaccini, da parte dei lavoratori, occorre tenere conto delle indicazioni fornite del Garante della Privacy:
- i dati relativi allo stato vaccinale sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone, conseguenze che possono tradursi, in casi specifici, in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali;
- il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini, ai fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, deve essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza. In assenza di una norma di legge che giustifichi tale trattamento, i dati trattati sono da considerarsi illegittimi.
Vaccinazione tramite strutture sanitarie private: come usufruirne?
In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, come descritto sopra, i datori di lavoro che intendano partecipare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private possono concludere (anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità) una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che per legge non sono tenuti alla nomina del medico competente, oppure non intendano ricorrere alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, la quale dovrà farsi carico degli oneri visto che si tratta di un’iniziativa vaccinale pubblica.
In questi specifici casi, il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente (ove presente) comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. Sarà premura della stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, tra cui anche quelli relativi alla protezione dei dati in qualità di destinatari, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.