Con il Decreto Agosto, il Legislatore italiano ha disposto la possibilità di congelamento generalizzato delle quote di ammortamento civilistico per l’anno 2020, l’iscrizione di una riserva di capitale indisponibile per un importo equivalente agli ammortamenti non imputati a Conto Economico, l’obbligo di rendicontazione analitica in Nota Integrativa dell’operazione e la deduzione dalle imposte sui Redditi e dall’Irap delle quote di ammortamento figurative non imputate al Conto economico.
Le quote di ammortamento dell’anno 2020, come previste dal piano di ammortamento, di tutte le imprese interessate e di tutte le immobilizzazioni (materiali e immateriali), possono slittare (parzialmente o totalmente) di un anno civile, portando al differimento di un anno del piano di ammortamento originario.
Il comma 7-ter dell’articolo 60 del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020, ha disposto che coloro che si avvalgono del congelamento degli ammortamenti per l’esercizio 2020, dovranno destinare (e iscrivere a Patrimonio Netto) una riserva indisponibile di utili per un importo corrispondente al totale delle quote di ammortamento non rilevate, ma che avrebbero dovuto esserlo in base alla normativa ordinaria.
Chi redige il Bilancio deve indicare in Nota integrativa:
- le motivazioni che hanno spinto l’impresa ad optare per la sospensione degli ammortamenti;
- l’importo d’iscrizione della riserva indisponibile;
- l’impatto che la scelta ha avuto sul risultato d’esercizio.
La norma in esame prevede in ogni caso la deduzione dall’Ires e dall’Irap “a prescindere dall’imputazione al Conto economico” delle quote di ammortamento sospese nel 2020.